”DURA LEX ” –Rubrica di Informazione Giuridica a cura di Pietro Cusati
Prorogata la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 , meglio nota come la legge di stabilità 2014 ,ha prorogato al 31 dicembre 2014 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65% . Per le spese che saranno effettuate nel 2015 la detrazione ,invece,sarà del 50%. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 .
Dal 1° gennaio 2016 ,per i condomini dal 1° luglio 2016, l’agevolazione sarà invece
sostituita con la detrazione fiscale del 36%,prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,per il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre,comprensive di infissi),l’installazione di pannelli solari,la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nel 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e nel 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari.
Dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa ,persone fisiche, società di persone, società di capitali, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione,ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili .Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile,i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento ,coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. Infine per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e l’attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
PIETRO CUSATI
Direttore Amministrativo del Ministero della Giustizia-Giudice Tributario
Giornalista -Pubblicista