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La Regione Campania ha approvato e pubblicato sul BURC una legge che disciplina e tutela il benessere degli animali da affezione. La nuova normativa denominata “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo” regolaÂÂÂ le competenze della Regione Campania, dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali. Istituisce la banca dati regionale dell’ anagrafe degli animali d’affezione, il registro tumori animali, la Commissione per i diritti degli animali d’affezione e fissa la responsabilità e i doveri dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione. Prevede,tra l’altro, le misure di protezione e la tutela della pubblica incolumità. Disciplina i canili municipali e i canili privati e il controllo del randagismo. Statuisce gli obblighi degli allevatori di cani e dei gatti e dei commercianti di animali d’affezione.
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Viene istituito l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e il Garante regionale dei Diritti degli Animali. La Regione Campania promuove ogni utile iniziativa per favorire il rispetto e il riconoscimento dei loro diritti e disciplina il controllo del randagismo a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
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La legge chiarisce cosa si intende per animale d’affezione. L’animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell’ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l’esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.
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Quando si considera invece l’animale randagio? Il cane vagante sul
territorio che non ha un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo.Infine il cane libero accudito è il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi. I Comuni singoli o associati provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica tramite l’offerta economicamente piùvantaggiosa.
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I servizi veterinari delle ASL provvedono a predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili e a promuovere interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi ,ad attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali.
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I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi non ancora identificati e registrati provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con autocertificazione. Devono provvedere alla registrazioneÂÂÂ anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se nonÂÂÂ inseriti in Banca dati. I cani randagi catturati sul territorio comunale e iÂÂÂ cani liberi accuditi sono registrati dall’ASL a nome del Sindaco del ComuneÂÂÂ di cattura. In caso di loro ricovero presso una struttura privataÂÂÂ convenzionata il titolare della struttura ne risulta il detentore.
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