Cognome del padre ai figli, per la corte costituzionale norme illegittime

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Arriva la sentenza che ribalta l’automatismo del cognome ai figli. La decisione della Corte Costituzionale è partita da una coppia della Basilicata che si era rivolta al Tribunale di Lagonegro per chiedere che venisse riconosciuto all’ultimo nato il cognome della madre, mantenendo quindi per i tre figli lo stesso cognome.

Nella giornata di ieri la notizia della decisione della Consulta che ha dichiarato illegittime tutte le norme secondo cui, ai figli, viene attribuito automaticamente il cognome del padre, stabilendo anche che ai figli deve essere assegnato il cognome di entrambi i genitori salvo diverso accordo tra la coppia. Il tutto parte nel 2020 dal punto di vista giuridico e si fonda sulla vicenda che vede protagonista la coppia lucana.

I due, non sposati avevano avuto due figli che, il padre, non aveva inizialmente riconosciuto e, pertanto, ai bambini, era stato attribuito il cognome della madre. Successivamente la coppia si sposa e i due figli vengono riconosciuti dal padre. Nasce quindi il terzo figlio che, però, secondo le normative vigente, avrebbe dovuto portare il cognome del padre, quindi un cognome diverso dai due fratelli. Parte quindi la battaglia della coppia per garantire anche al terzo figlio lo stesso cognome dei suoi fratelli.

Una battaglia che, in prima istanza viene respinta dai giudici del Tribunale di Lagonegro. La coppia non si da’ per vinta e, assistiti dagli avvocati lucani Domenico Pittella e Giampaolo Brienza, ricorre alla Corte d’Appello di Potenza che rimanda il caso alla Corte Costituzionale. I giudici della Consulta, dopo diverse ore di Camera di Consiglio, pronunciano la sentenza storica che dichiara illegittime tutte le norme che assegnano automaticamente al figlio il cognome del padre.

Per la Corte Costituzionale tali norme sono in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione che, rispettivamente, tutelano i diritti inviolabili della persona sia come singolo che in qualsiasi formazione sociale ove si svolge la sua personalità e, nell’art. 3 ricorda che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge. Inoltre i giudici dichiarano che, le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli, sono contrari all’art. 117 della Costituzione che definisce quale sia la potestà legislativa attribuita allo Stato e, di conseguenza, va contro agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

L’art. 8 della Convenzione stabilisce che, ogni persona ha diritto all’autonomia della propria vita privata e del proprio domicilio e non è ammessa alcuna ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto. Inoltre, l’art. 14 della Convenzione sancisce che: “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciti nella Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione”. Norme queste che hanno portato la Corte Costituzionale a dar ragione alla coppia lucana e a stabilire che, ai figli, viene attribuito il cognome di entrambi i genitori salvo che siano gli stessi a decidere diversamente di comune accordo.

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